Il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, che prevede adempimenti, formalità ed oneri tipici di questa tipologia. L’elemento di specialità di questo rapporto è rappresentato dalla eventualità della prestazione, che può essere richiesta dal datore di lavoro solo quando la ritiene necessaria e non rappresenta un obbligo continuo per il lavoratore, come avviene per i dipendenti nella generalità dei casi. Il contratto di lavoro intermittente detto anche ?????? ? ???????? o ??? ?? ???? è una tipologia contrattuale attualmente ritrattata dal D.Lgs 81/2015, nell’ambito delle norme definite come Jobs act.
CARATTERISTICHE
1) utilizzo della prestazione lavorativa solo quando esiste una specifica esigenza aziendale;
2) costo limitato alla prestazione;
3) discontinuità della prestazione anche se resa con durata significativa;
4) differenziazione rispetto al contratto part-time in quanto la discontinuità della prestazione esclude che la stessa possa
essere predefinita nel giorno, nella settimana, nel mese e nell’anno;
CAMPO DI APPLICAZIONE
1) Requisito soggettivo: Età inferiore a 24 anni e superiore 55 anni ( NON RIMESSO A CONTRATTAZIONE AZIENDALE);
2) Requisito oggettivo: Età inferiore a 24 anni e superiore 55 anni ( RIMESSO A CONTRATTAZIONE AZIENDALE);
In ognuna delle 2 precedenti ipotesi, al comma 3 dell’art.13 D.Lgs 81-2015 (sembra in senso tassativo e non rimesso alle parti sociali), viene precisato che per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, non possano essere superate le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento di detto limite il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (Circ.Min. Lav. 35/2013).
DIVIETI
In particolare è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata;
FORMA
– il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. (FORMA AD PROBATIONEM)
– il contratto può essere anche a tempo determinato. (M.L.4/2005)
ELEMENTI
Elementi che costituiscono il contratto:
– durata
– ipotesi soggettiva/oggettiva
– luogo della prestazione
– preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno (art.15)
– trattamento economico e normativo
– eventuale indennità di disponibilità
– forma e modalità con cui il datore di lavoro potrà richiedere la prestazione
– modalità di rilevazione della prestazione
– tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità.