I TIROCINI E IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae, favorendone l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
Due sono le tipologie di tirocinio: il tirocinio curriculare, che è un percorso “formativo-professionale” che si svolge durante il periodo di studio e rientra in un piano di studi universitario o comunque scolastico e il tirocinio extra-curriculare, cioè un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo, che non ha quindi un collegamento con il periodo scolastico universitario e non prevede limiti di età.
La regione Campania ha approvato il nuovo regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 entrato in vigore con la pubblicazione sul BURC n.33/2018, che disciplina esclusivamente tirocini extracurriculari, nonchè quei tirocini rientranti nel programma nazionale Garanzia Giovani, la cui regolamentazione specifica è contenuta nella fase 2 di Garanzia Giovani per la quale la Regione Campania ha avuto uno stanziamento di 221 milioni di euro fino al 2020. Il regolamento riguarda anche i tirocini non destinati ai NEET e autofinanziati da parte del datore di lavoro attraverso l’erogazione al tirocinante di un’indennità di partecipazione.
DESTINATARI:
- i lavoratori in stato di disoccupazione;
- i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;
- i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
- le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
- le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le persone disabili.
SOGGETTI PROMOTORI:
a) i Centri per l’impiego;
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
d) le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
e) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
f) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali;
g) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
h) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro;
i) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
l) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. Anche altri Ministeri, in accordo con la Regione Campania, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini.
SOGGETTI OSPITANTI:
Datori di lavoro pubblici o privati in regola con le normative su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con quelle per il diritto al lavoro dei disabili.
REQUISITI SOGGETTI OSPITANTI:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro d assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; b) licenziamenti collettivi; c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; d) licenziamento per fine appalto; e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, per l’esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
ATTIVITA’ A FAVORE DEI DESTINATARI:
- tirocini formativi e di orientamento;
- tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e dei disabili.
DURATA:
- da 2 a 12 mesi per i tirocini extracurriculari (oggetto del regolamento);
- da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;
- da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;
- durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante;
- da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE:
I tirocini sono attivati in base ad un’apposita Convenzione stipulata tra Ente promotore – Azienda ospitante e Tirocinante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto o Piano Formativo (secondo il format allegato al Regolamento)
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Non meno di 500€ mensili per tutta la durata del tirocinio. L’indennità viene ancorata alla partecipazione attiva del tirocinante al progetto di tirocinio pari ad almeno il 70% su base mensile. Laddove la partecipazione percentuale sia inferiore, l’indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio. L’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
I tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di prestazioni a sostegno del reddito almeno pari a 500 euro, possono essere attivati senza il riconoscimento di alcuna indennità di partecipazione.
LIMITI MASSIMI DI TIROCINI ATTIVABILI:
- Nelle unità operative con dipendenti da O a 5, un tirocinante;
- Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
- Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
- Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
- Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in somministrazione, presenti nella specifica unità operativa.
ORARIO DI LAVORO DEL TIROCINANTE:
L’orario dell’attività lavorativa del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E’ viceversa del tutto vietato lo svolgimento del tirocinio in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
ATTESTATO FINALE:
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI (progetto formativo individuale) e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.
MONITORAGGIO:
Al termine del percorso, il tirocinante compilerà un questionario di gradimento rispetto all’esperienza svolta al fine della rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto.