Il decreto 143 del 2021 pubblicato dal Ministero del Lavoro prevede la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili a partire dal 1° novembre 2021.
La verifica, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti. Nella prima fase di applicazione, la verifica verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Qualora non venga riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda.
Per quanto riguarda le aziende che per le quali dovrà essere effettuata la verifica di congruità, rientrano tutte le attività edili direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Questi sono:
– I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
– I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
MECCANISMO DI REGOLAZIONE:
Qualora non venga riscontrata la congruità, è stato previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda. Detto invito potrà portare ai seguenti eventi:
a) entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Con detto adempimento, verrà rilasciata l’attestazione di congruità;
b) superati i 15 giorni di attesa, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. Inoltre, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Sarà comunque possibile il rilascio l’attestazione di congruità, anche qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In questo caso, il direttore dei lavori dovrà, attraverso una dichiarazione scritta alla Cassa Edile/Edilcassa, giustificare lo scostamento.
La congruità circa il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera potrà, altresì, essere dimostrata mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, quali quelli afferenti:
– i lavoratori autonomi,
– i noli a caldo,
– il distacco di personale edile
– i lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa