L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto ai commi 1 e 2 che: “1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
L’agevolazione contributiva di cui al presente decreto è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse stanziate. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.