L’esonero previsto dall’articolo 27 , comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato riconfermato nella Legge di Bilancio 2021. L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta nel seguente modo:
- Esonero contributivo dal 2021 al 2025: pari al 30 % dei contributi a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL;
- Esonero contributivo dal 2026 al 2027: pari al 20 % dei contributi a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL;
- Esonero contributivo dal 2028 al 2029: pari al 10 % dei contributi a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL;
L’esonero non ha natura di agevolazione ed è cumulabile con gli incentivi previsti dalla legislazione previgente.
E’ previsto per tutti i datori di lavoro privati, esclusi agricoli e domestici, la cui prestazione lavorativa sia svolta in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Requisiti necessari per l’applicazione sono:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi;
- nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione europea sugli aiuti Covid fino al 30 giugno 2021;
- soggetto all’autorizzazione comunitaria per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029.